Marescoop.com
Benvenuto
Anonimo
Registrati: registrazione gratuita
---
Ultime Notizie
---|
COMUNICATO IMPORTANTE
- 21-03-16 ||
DECOMPRESSIONE: QUELLO CHE NON VI HANNO MAI DETTO E CHE FORSE MAI VI DIRANNO
- 13-02-16 ||
- 28-11-15 ||
HAVEN - DUE MORTI E UN FERITO GRAVE
- 16-05-15 ||
GLI OCCHI DEL MARE
- 08-04-15 ||
LA STORIA INFINITA
- 07-04-15 ||
oggi faccio 66 anni
- 21-09-14 ||
CODICE ROSSO! SERVE L'ELICOTTERO
- 12-11-13 ||
LA CONCORDIA EMERGE DALLE ACQUE DEL GIGLIO
- 09-10-13 ||
UNA FESTA DELLA MARINERIA MONDIALE
- 08-10-13 |------
Utenti Nuove Registrazioni
Benvenuto,
Anonimo, registrarsi è gratis
Nickname
Password
Iscrizione:
Ultimo:
antonio
Registrati oggi:
0
Registrati ieri:
0
Complessivo:
3691
Persone Online:
Visitatori:
92
Iscritti:
0
Nascosti:
0
Totale:
92
Ultimi iscritti
antonio
+++
Andre88
nik94
zose
FORUM
FAQ
Cerca
Gruppi utenti
Profilo
Messaggi Privati
Login
kiarimento per quello che riguarda la legge c.344
Indice del forum
->
OTS Filo Diretto
Precedente
::
Successivo
Autore
Messaggio
amireay
Mozzo
Registrato: Aug 24, 2012
Messaggi: 1
Inviato: Ven Ago 24, 2012 8:02 pm
Oggetto: kiarimento per quello che riguarda la legge c.344
ragazzi complimenti per il forum!!!
mi potete aiutare a capire una cosa se e permesso!! nn capivo alcuni concetti sulla legge c.344 e di preciso sul art.5 comma 2
Art. 5.
(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).
1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.
3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
a) la maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari
aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;
e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;
f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN) o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;
g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.
3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.
4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del codice della navigazione.
5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo regolamento.
...............................................
dice che e valido solo se legalmente riconosciuto nello stato che lo ha rilsciato...quindi se lo preso in italia il brevetto ???[/u]
Torna in cima
delfinobianco
Signore (Ufficiale)
Registrato: Apr 03, 2004
Messaggi: 3801
Località: La Spezia
Inviato: Lun Ago 27, 2012 5:05 pm
Oggetto: Attenzione
Attenzione la legge c.344 non è mai stata promulgata, qundi non esiste se non a livello di proposta, che è colata a picco.
Non credo quindi sia il caso di preoccuparsi di quello che recita il comma 5.
se mi sbaglio correggetemi...
ciao
il dir
_________________
Il rebreather per uso sportivo è mortale. Il REB uccide. Chiunque vi dica che può uccidere sta mentendo. E' immorale coinvolgere altre persone nei nostri tentativi di suicidio.
Torna in cima
cedifop
Mozzo
Registrato: Feb 21, 2012
Messaggi: 37
Inviato: Dom Set 02, 2012 10:20 am
Oggetto:
ciao amireay, da diversi anni volutamente c'è una grande confusione sulle leggi che riguardano la subacquea, e in particolare esiste una "squadra" di persone, che per motivi che non voglio approfondire qui, parla sempre di legge 344, creando ancora maggiore confusione.
Mettiamo quindi i puntini sulle "i":
1) la legislazione vigente oggi in Italia, nel settore degli OTS, si limita a 3 Decreti Ministeriali, che sono:
a) Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", che ha creato un registro gestito dalle capitanerie di Porto, dove si iscrivono coloro che vogliono lavorare all'INTERNO delle aree portuali in Italia. (trovi tutto il testo qui:
http://www.cedifop.it/appunti/1979.htm)
b) Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", che "aggiusta" quello riportato sul primo decreto, ampliando la possibilità di iscrizione non solo ai cittadini italiani ma anche ai cittadini della Comunità Europea, se hanno i restanti requisiti richiesti (trovi tutto il testo qui:
http://www.cedifop.it/appunti/1981.htm)
c) Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 "Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale", che stabilisce che l'UNICO titolo valido per l'iscrizione al registro sommozzatori è l'attestato di "Operatore Tecnico Subacqueo" o OTS; è la prima volta che si parla di questo riconoscimento nella legislazione Italiana (trovi tutto il testo qui:
http://www.cedifop.it/appunti/1982.htm)
da allora ad oggi NON ESISTE NESSUNA ALTRA LEGGE O DECRETO che riguarda questo settore, salvo qualche normativa minore o ordinanza emanata da qualche capitaneria (con validità locale), che cerca di colmare questo vuoto legislativo di ormai oltre 30 anni, e in particolare:
a) nel 1996, una sentenza del TAR del Lazio ha fatto decadere il limite imposto dal D.M del 1979 dell'età di 35 anni per l'iscrizione alla Capitaneria. Da allora non esiste più questo limite. (trovi tutto il testo qui:
http://www.cedifop.it/appunti/tar2006.htm)
b) una serie di ordinanze di alcune capitanerie di Porto, ma che riguardano esclusivamente il territorio di competenza delle rispettive capitanerie, che sono
*) RAVENNA anno 1992 ordinanza n.77
*) VENEZIA anno 2006 ordinanza n. 32
*) CHIOGGIA anno 2006 ordinanza n. 33
*) ANZIO anno 2010 ordinanza n. 25
*) CAORLE anno 2011 ordinanza n. 05
*) PALERMO anno 2011 ordinanza n. 50
*) MILAZZO anno 2012 ordinanza n. 40
in questo elenco di ordinanze non considero alcune ordinanze che non cambiano sostanzialmente quanto previsto dalla legislazione vigente, come per esempio l'ordinanza n. 45/2012 di Messina e qualche altra. Il contenuto di queste ordinanze si può leggere sul sito della guardia costiera (http://www.guardiacostiera.it/) o qui:
http://www.cedifop.it/leggi.htm
settore: ORDINANZE RELATIVE ALLE ATTIVITA' SUBACQUEE (INDUSTRIALI)
Ora, visto che nel resto del mondo questa legislazione negli anni è andata avanti, lasciando l'Italia come fanalino di coda se confrontata ai livelli internazionali, si è provato sin dal 1997 a migliorare la poca legislazione vigente con una serie di PROPOSTE legislative (una proposta legislativa NON è legge, ma deve passare all'esame di una serie di commissioni parlamentari sia alla Camera che al Senato e dal giudizio in aula sia in Camera che al Senato, prima di trasformarsi in legge. La proposta legislativa decade ogni volta che il parlamento si rinnova con elezioni successive. Quello che è importante sottolineare, è che se durante la stessa legislatura vengono presentate più proposte legislative sullo stesso argomento, esse vengono considerare come "proposte concorrenti" e vengono inglobate dalla prima commissione parlamentare a cui è stata assegnata la prima proposta legislativa presentata, con il compito di tenere conto delle diversità delle proposte di legge presentate)
Cosi negli anni queste sono le proposte legislative presentate in Parlamento Italiano:
*) 1997 - Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali.
Disegno di legge 2339 (Battaglia)
*) 2001 - Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali.
Disegno di legge 1219 (Arrighi)
*) 2001 - Ordinamento delle professioni e delle imprese subacquee ed iperbariche. Disegno di legge 1698 (Martini)
*) 2005 - Testo unificato relativo alla disciplina delle attività subacquee ed iperbariche. (C. 1219 Arrighi e C. 1698 L. Martini).
*) 2006 - Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche.
Disegno di legge 1394 (Bellotti)
*) 2007 - Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche.
Disegno di legge 2638 (Fabbri)
Tutte queste proposte sono ormai decadute perché presentate durante legislature precedenti.
Durante questa legislatura sono state presentate 3 proposte legislative di cui quella di Bellotti è stata la prima ad essere depositata:
*) 2008- Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche.
Disegno di legge 344 (Bellotti)
*) 2009 - Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche Disegno di legge 2369 (Lo Presti e Holzmann)
*) 2009 - Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo
Disegno di legge 2509 (Carlucci)
le tre proposte sono state UNIFICATE in un UNICA proposta che trovi qui
http://www.cedifop.it/1997/testo%20unificato%2002.htm,
ma anche sul sito del Parlamento Italiano. Questa proposta UNIFICATA (che potrebbe ancora essere modificata se arriverà in aula alla Camera dei Deputati per la prima votazione, dalle commissioni del Senato e dal Senato durante la votazione in aula), attualmente è bloccata in Commissione Bilancio e Tesoro (V) dalla data di giovedì 05 Novembre 2009 dove, dopo un ESAME della proposta, essa è stata rinviata a data da destinarsi perché è stato - richiesta una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, che in data odierna NON E' STATA PRODOTTA.
Personalmente io non credo che ci saranno sviluppi durante l'attuale legislatura, rimandando il tutto dopo le elezioni, e spero che non vengano più commessi i diversi errori che hanno portato al congelamento di queste proposte.
Quindi come vedi, la tua preoccupazione è ingiustificata perché prematura, sia perché fai riferimento a una proposta legislativa ormai superata (BELLOTTI), mentre si dovrebbe parlare della proposta unificata (BELLOTTI-LO PRESTI- CARLUCCI), che ha un testo diverso, ma anche perché i tempi ormai difficilmente consentiranno ulteriori sviluppi. Se vuoi approfondire ancora questo aspetto legislativo, puoi scaricare da qui:
http://www.cedifop.it/percorso.pdf,
una nostra dispensa di 140 pagine, che può essere considerata aggiornata alla data odierna, dove troverai tutti i testi dei passaggi nelle varie commissioni parlamentari delle varie proposte ed altro, o contattarmi oltre che su questo forum anche ai numeri di email o telefonici che trovi sul nostro sito
www.cedifop.it
Comunque, con la legislazione attuale, per l'iscrizione al registro sommozzatori, nessun "brevetto" è valido, ma bisogna essere in possesso di un attestato da OTS (DM 1982) e per i cittadini Italiani devono aver fatto un corso in Italia (DM 1981). La parola "legalmente riconosciuto" significa che il percorso formativo è "legalmente riconosciuto" da uno stato secondo gli standard Italiani se quel percorso formativo è stato "approvato" da un assessorato competente ed è sotto il controllo degli organi ispettivi nazionali o regionali, come per esempio l'ispettorato al lavoro, cosa per esempio che non hanno tutti i vari brevetti rilasciati, per esempio, nella subacquea sportiva.
cordialità
Manos Kouvakis
direttore CEDIFOP
Torna in cima
delfinobianco
Signore (Ufficiale)
Registrato: Apr 03, 2004
Messaggi: 3801
Località: La Spezia
Inviato: Dom Set 02, 2012 10:58 am
Oggetto: Ecco le tavole
Ecco le tavole della verità, che scacciano ogni falsità.
Finalmente in pò di chiarezza e di approfondimento
Grande Manos
_________________
Il rebreather per uso sportivo è mortale. Il REB uccide. Chiunque vi dica che può uccidere sta mentendo. E' immorale coinvolgere altre persone nei nostri tentativi di suicidio.
Torna in cima
cedifop
Mozzo
Registrato: Feb 21, 2012
Messaggi: 37
Inviato: Mar Lug 29, 2014 7:23 am
Oggetto:
Il DDL 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", sarà presentato anche in una tavola rotonda durante il XXI congresso della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica), dal 2-4 ottobre 2014. Qui un intervista TV sul DDL 698, che ha già superato l'esame della commissione e aspetta solo la votazione finale in aula, cosi come afferma anche il primo firmatario del Disegno di Legge, On.le Lentini:
https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8[url][/url]
Torna in cima
rostersub
Nocchiero
Registrato: Oct 25, 2010
Messaggi: 302
Località: Brianza
Inviato: Mar Lug 29, 2014 4:54 pm
Oggetto:
cedifop
Torna in cima
delfinobianco
Signore (Ufficiale)
Registrato: Apr 03, 2004
Messaggi: 3801
Località: La Spezia
Inviato: Mar Lug 29, 2014 9:22 pm
Oggetto: Ma che farà l'Aisi
l'Aisi, Asociazione Italiana Industrie Subacquee ha come segretario un personaggio che farebbe vergogna a chiunque. Infatti ha trascorso ben tre anni a passare le giornate per confezionare interventi persecutori nei confronti di Marescoop, cambiando continuamente il nikname. Una mia denuncia alla Polizia Postale contro ignoti, ha avuto come risultato l'dentifiazione di Giovanni Esentato, quale persecutore di Marescoop.
Se l'Aisi ha un segretario come quello come può presentarsi al mondo in modo credibile?
Povera Italia!
_________________
Il rebreather per uso sportivo è mortale. Il REB uccide. Chiunque vi dica che può uccidere sta mentendo. E' immorale coinvolgere altre persone nei nostri tentativi di suicidio.
Torna in cima
maryj
Signore (Ufficiale)
Registrato: Oct 15, 2010
Messaggi: 2954
Inviato: Mer Lug 30, 2014 9:57 pm
Oggetto:
Ma questa norma UNI ora si applica o e' tutto ancora esentato :
http://www.iperbaricoravennablog.it/2012/08/29/giovanni-esentato-segretario-aisi-finalmente-litalia-ha-una-legge-chiara-sulla-sicurezza-delle-attivita-subacquee-professionali-per-competere-in-europa/
_________________
Quanto sopra forse, non e' sicuro, e-poi-io-comunque-non-ci credo-figurati-se-e'-vero, ma quanti sono i morti su rebreather Categoria III "Life-support" senza omologazione CE, con marchi CE mendaci, o senza Certificato di Conformita' a EN61508?
Torna in cima
maryj
Signore (Ufficiale)
Registrato: Oct 15, 2010
Messaggi: 2954
Inviato: Mer Lug 30, 2014 11:41 pm
Oggetto:
maryj ha scritto:
Ma questa norma UNI ora si applica o e' tutto ancora esentato :
http://www.iperbaricoravennablog.it/2012/08/29/giovanni-esentato-segretario-aisi-finalmente-litalia-ha-una-legge-chiara-sulla-sicurezza-delle-attivita-subacquee-professionali-per-competere-in-europa/
E' qui ho trovato il testo della norma UNI:
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/993/2014_03_12_-_AISI_-_UNI11366_IT_free.pdf
_________________
Quanto sopra forse, non e' sicuro, e-poi-io-comunque-non-ci credo-figurati-se-e'-vero, ma quanti sono i morti su rebreather Categoria III "Life-support" senza omologazione CE, con marchi CE mendaci, o senza Certificato di Conformita' a EN61508?
Torna in cima
cedifop
Mozzo
Registrato: Feb 21, 2012
Messaggi: 37
Inviato: Gio Lug 31, 2014 7:02 am
Oggetto: norma UNI 11366?
CEDIFOP è membro UNI da diversi anni e io personalmente faccio parte del comitato sicurezza dell'UNI e sono inserito nel GL (Gruppo di Lavoro) che esamina la norma UNI 11366, quindi ritengo di essere qualificato a chiarire questo punto.
1) la norma UNI 11366, non è una legge, non diventerà MAI una legge, ma è una norma di applicazione volontaria, cosi come tutte le norme UNI.
2) La normativa UNI 11366 del 2010, alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.
Inoltre rispetto al mio intervento riportato sopra del 2010, sulla legislazione Italiana, va aggiunto che in data odierna sono state presentate in parlamento ben 13 proposte legislative, dal 1997 ad oggi, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di Legge n. 320 presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e il Disegno di Legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso, ma in tal senso esprimo la mia perplessità sulla riuscita, tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto che riportano problemi non risolti da disegni di legge presentati durante le legislature precedenti.
Il DDL 698, che come si vede anche nell'intervista all'Onorevole Lentini, primo firmatario della legge, è ormai alla fase finale del suo percorso per essere approvato (ha superato la fase di commissione e deve essere solo calendarizzato per il voto finale in aula), come si vede qui:
http://www.cedifop.it/1997/pr-pg.htm
o intervista qui:
https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8,
esso ha tutte le caratteristiche per risolvere in ambito internazionale la problematica del riconoscimento delle certificazioni Italiane in ambito internazionale, perché il DDL include fra gli articoli esattamente quanto richiesto (all'Italia per questo riconoscimento).
Volevo anche rispondere a Delfino Bianco alla domanda del suo post precedente, AISI era inserita nel XXI congresso della SIMSI sia come patrocinante che con 2 tavole rotonde dove era presente G.Esentato, come si vede nella prima pubblicazione del programma del congresso, qui:
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(1).pdf,
ma "misteriosamente" scompare nella bozza definitiva del congresso, AISI e G.Esentato insieme con le sue tavole rotonde, come si vede qui:
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf.
Non conosco e non mi interessano i motivi, ma chiedo alle imprese Subacquee che operano nel settore della subacquea industriale, di non fare questo errore e seguire la tavola rotonda sul DDL 698, che li vedrà successivamente coinvolte in prima persona nella sua applicazione; considerando anche che fra i componenti che parteciperanno a questa tavola rotonda c'è anche l'Ing. M.Chines della SAIPEM e il primo firmatario del DDL On.le Lentini
Torna in cima
cedifop
Mozzo
Registrato: Feb 21, 2012
Messaggi: 37
Inviato: Gio Lug 31, 2014 7:05 am
Oggetto:
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(1).pdf
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf
Torna in cima
maryj
Signore (Ufficiale)
Registrato: Oct 15, 2010
Messaggi: 2954
Inviato: Gio Lug 31, 2014 7:12 am
Oggetto:
Si, ma se una legge fa' riferimento specifico e si legge nella legge che una specifica norma europea o standard internazionale deve essere rispettato, mi sembra che - in assenza di altro standard (ed altri non ce ne sono) - cio' sia piuttosto significativo - ovvero e' irresponsabile o comunque imprudente (e qui ne deriva la negligenza, imperizia, e "la mancanza dellla diligenza del padre") non applicarlo da parte dagli operatori subacquei.
_________________
Quanto sopra forse, non e' sicuro, e-poi-io-comunque-non-ci credo-figurati-se-e'-vero, ma quanti sono i morti su rebreather Categoria III "Life-support" senza omologazione CE, con marchi CE mendaci, o senza Certificato di Conformita' a EN61508?
Torna in cima
cedifop
Mozzo
Registrato: Feb 21, 2012
Messaggi: 37
Inviato: Gio Lug 31, 2014 7:37 am
Oggetto:
La legge riguarda "regolare le attività di prospezione di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" dove "le varie operazioni sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366".
E qui sono perfettamente d'accordo, Anche nel DDL si parla dell'UNI 11366, ma non vedo NESSUNA APPLICAZIONE DELLA NORMA IN AMBITO INSHORE o AREE PORTUALI come qualcuno vorrebbe far credere - non ESISTE ALCUNA LEGGE CHE FA RIFERIMENTO A QUESTO!!!!!!!!
E' buona norma imparare a leggere prima di interpretare liberamente.
E' vizio diffuso, ormai, usare le frasi come medagliette e pensare che i problemi sono cosi risolti miracolosamente, ma non è cosi!! 35 anni di rifiuto dei titoli italiani in ambito offshore lo dimostrano
E' ora di cambiare.
Torna in cima
cedifop
Mozzo
Registrato: Feb 21, 2012
Messaggi: 37
Inviato: Gio Lug 31, 2014 8:04 am
Oggetto:
volevo anche sottolineare che la norma UNI 11366 NON è una "norma europea" o "standard internazionale", ma di applicazione solo in ambito territoriale Italiano.
Il percorso Italiano è UNI (Norma solo per l'Italia) - UNI/EN (Norma accettata in ambito Europeo) - UNI/EN/ISO (Norma accettata in ambito Internazionale). La norma UNI 11366 in questa fase è solo al primo gradino, cioè è proposta SOLO in ambito Italiano.
Ma il problema NON sta in questo: Possiamo dire che in ambito internazionale, per la buona gestione di un cantiere offshore, vanno applicate tre tipologie di standard - assolutamente diversi fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementati - Esse sono:
1) STANDARD FORMATIVI (IDSA) (IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI,CMAS,SSI ecc)
2) STANDARD OPERATIVI (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientrerebbe anche la normativa UNI 11366)
3) STANDARD DI SICUREZZA (HSE) (non necessariamente HSE_UK, che è un'altra cosa)
Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.
Il DDL 698, già nel suo titolo che è: "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" affronta la problematica di regolamentare gli STANDARD FORMATIVI, lasciando gli STANDARD OPERATIVI e gli STANDARD DI SICUREZZA, a quanto esiste attualmente in ambito Europeo ed Internazionale (vedi articolo 6 coma 2 del DDL 698)
Torna in cima
maryj
Signore (Ufficiale)
Registrato: Oct 15, 2010
Messaggi: 2954
Inviato: Gio Lug 31, 2014 8:31 am
Oggetto:
Sicuramente tutti e 4 gli standard dovrebbero essere applicati da un'azienda itagliana operante in itaglia o fuori dalle acque territoriali itagliane o di altro stato.
Chi gioca sulla pelle del lavoratore per ridurre i costi poi magari non lo fa'.
_________________
Quanto sopra forse, non e' sicuro, e-poi-io-comunque-non-ci credo-figurati-se-e'-vero, ma quanti sono i morti su rebreather Categoria III "Life-support" senza omologazione CE, con marchi CE mendaci, o senza Certificato di Conformita' a EN61508?
Torna in cima
Mostra prima i messaggi di:
Tutti i messaggi
1 Giorno
7 Giorni
2 Settimane
1 Mese
3 Mesi
6 Mesi
1 Anno
Prima i vecchi
Prima i nuovi
Indice del forum
->
OTS Filo Diretto
Tutti i fusi orari sono GMT + 1 ora
Pagina
1
di
1
Vai a:
Seleziona un forum
Regolamento Forum / Comunicazioni
----------------
Regolamento
Comunicazioni
Meeting Point
----------------
Chi Siamo
Meeting / Immersioni in compagnia / Ricette
Subacquea
----------------
Ricreativa
Estrema (Tech)
Apnea
Leggi Decreti Disposizioni
Rebreather
----------------
Rebreather
Subacquea Industriale e Artigianale (OTS)
----------------
OTS Filo Diretto
Offerte di Lavoro
Domande di Lavoro
Relitti e Storia
----------------
Relitti
Storia Militare e Navale
Medicina Subacquea
----------------
L'esperto Risponde
Speleosub
----------------
Speleologia Subacquea
Attrezzatura
----------------
Impressioni d'uso: la parola ai sub
Report di incidenti subacquei
----------------
Report Incidenti Subacquei
Non puoi
inserire nuovi Topic in questo forum
Non puoi
rispondere ai Topic in questo forum
Non puoi
modificare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi
cancellare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi
votare nei sondaggi in questo forum
Powered by
phpBB
2.0.13 © 2001 phpBB Group
Forums ©
www.marescoop.com
The Daily News of the Sea - Il Quotidiano del Mare
Publisher & Editor: Marcello Toja
Web site engine's code is Copyright © 2003 by
PHP-Nuke
. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the
GNU/GPL license
.
Generazione pagina: 0.228 Secondi. -